Aggiornato a ottobre 2026 · Ristruttura Torino, Torino
In breve
Le finestre di un appartamento sono di proprietà del singolo condomino, ma stanno su una facciata che è di tutti. Per l'articolo 1122 del Codice civile il condomino non può fare opere che pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio e deve dare preventiva notizia all'amministratore, che ne riferisce all'assemblea. Di norma non serve un voto dell'assemblea, salvo che lo preveda il regolamento di condominio, che spesso fissa colori e modelli e va letto prima di ordinare. La strada più sicura è scegliere infissi con lo stesso colore e lo stesso disegno di quelli già presenti in facciata.
Tre soggetti, con ruoli diversi. Il condomino decide sulle proprie finestre, perché sono di sua proprietà esclusiva. L'amministratore va informato prima dei lavori. L'assemblea riceve la notizia dall'amministratore e interviene se il regolamento lo richiede o se l'intervento rischia di danneggiare il decoro della facciata.
| Situazione | Cosa fare |
|---|---|
| Infissi nuovi uguali ai vecchi per colore e disegno | dare preventiva notizia all'amministratore (art. 1122 c.c.) |
| Il regolamento fissa colori, materiali o modelli | rispettare le prescrizioni del regolamento |
| Il regolamento chiede l'approvazione dell'assemblea | chiedere all'amministratore di mettere il punto all'ordine del giorno |
| Colore o disegno diversi da quelli in facciata | valutare il rischio per il decoro architettonico e parlarne prima con l'amministratore |
| L'assemblea vuole rifare tutte le finestre in modo uniforme | decisione condivisa su colore e modello, utile per evitare liti future |
Fonti: Codice civile, art. 1122 (testo dopo la legge 220/2012), su Brocardi; Brocardi, "Condominio: ecco le regole da seguire per sostituire gli infissi".
L'articolo 1122, nella versione riformata dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220, riguarda le opere che il condomino fa nella propria unità immobiliare o nelle parti comuni che gli sono state attribuite in uso individuale. Vieta le opere che danneggiano le parti comuni o che pregiudicano la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio, e stabilisce che in ogni caso va data preventiva notizia all'amministratore, che ne riferisce all'assemblea.
Per le finestre questo significa due cose pratiche: avvisare l'amministratore prima di cominciare, e non cambiare l'aspetto della facciata al punto da rompere l'armonia dell'edificio. Comunicarlo per iscritto, con una descrizione dei nuovi infissi, lascia una traccia utile.
Prima di tutto il regolamento di condominio. Molti regolamenti contengono regole precise su colore, materiale e tipo di serramenti e di tapparelle. Brocardi, nell'articolo sulle regole per sostituire gli infissi in condominio, distingue due casi:
Quando molti condomini devono cambiare le finestre, conviene che l'assemblea indichi un colore e un modello di riferimento. L'articolo di LentePubblica del 5 agosto 2025 arriva alla stessa conclusione: regole chiare e condivise evitano cause dall'esito incerto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18928 del 2020 citata da Brocardi, lo definisce in sostanza come l'insieme armonico delle linee architettoniche e degli elementi ornamentali che danno all'edificio la sua identità. Le finestre, con il loro colore, le partizioni delle ante e gli oscuranti, fanno parte di questo insieme.
Secondo la giurisprudenza riassunta da Brocardi, una modifica lede il decoro quando è oggettivamente percepibile da un osservatore esterno e rende disarmonica una facciata che prima appariva uniforme. Non conta quindi il gusto del singolo vicino, ma l'effetto sull'edificio visto da fuori.
Dipende dalla facciata e dal regolamento. Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3263 del 30 giugno 2025 raccontata da Brocardi, ha dato ragione a un condomino che aveva sostituito infissi marroni con infissi bianchi: la facciata era già alterata da verande, tende e condizionatori tollerati da anni, e il regolamento non diceva nulla sul colore. È però una decisione legata a quel caso concreto.
Su una facciata ordinata e uniforme, un colore diverso rischia di essere contestato: secondo Cose di Casa (25 settembre 2026) gli altri condomini possono agire in giudizio per ottenere la rimozione e il risarcimento dei danni. Per questo il consiglio pratico è riprendere il colore esistente. Con il PVC si può riprodurre anche l'aspetto del legno: le finiture disponibili sono nella guida infissi in PVC effetto legno: colori e abbinamenti.
Se si vuole un colore diverso solo verso l'interno della casa, la soluzione bicolore è spiegata nella guida sugli infissi effetto legno.
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No, le finestre del proprio appartamento sono di proprietà esclusiva. Stanno però su una facciata comune, quindi il loro aspetto esterno deve rispettare il decoro architettonico dell'edificio e il regolamento di condominio.
Di norma no. Serve se lo prevede il regolamento di condominio, in particolare un regolamento contrattuale accettato da tutti. In ogni caso l'articolo 1122 del Codice civile chiede di dare preventiva notizia all'amministratore.
È rischioso se la facciata è uniforme: un colore diverso, visibile da fuori, può essere contestato come lesione del decoro architettonico, con richiesta di rimozione. La scelta più sicura è riprendere il colore già presente in facciata.
Alcuni giudici, come il Tribunale di Lecce nel 2025, hanno escluso la lesione del decoro quando la facciata era già alterata da modifiche tollerate. Ogni caso però è valutato a sé, quindi conviene comunque leggere il regolamento e parlarne con l'amministratore.
Sì. L'articolo 1122 del Codice civile dice che in ogni caso va data preventiva notizia all'amministratore, che ne riferisce all'assemblea. Una comunicazione scritta con la descrizione degli infissi nuovi è la soluzione più semplice.
Questa guida riassume norme e sentenze pubbliche a ottobre 2026 e non sostituisce il parere di un avvocato o dell'amministratore di condominio. Ristruttura Torino · Corso Trapani 117, 10141 Torino · +39 329 469 6448 · lunedì–venerdì 9–17, sabato 10–15